IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n. 428; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, e, in particolare, gli articoli 21, 36 e 45; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1993, n. 343; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite il 14 luglio 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 novembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 18 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987, sono soppresse le parole: "sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel comune di residenza non vi sono sportelli bancari". In tal senso deve intendersi modificato anche l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 6 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1 della legge n. 428/1985 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro ed istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro) ha conferito delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni. Tra i principi e i criteri direttivi, cui la suddetta delega deve ispirarsi, l'art. 1 citato ha previsto la seguente disposizione della lettera e): "prevedere, in conformita' ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari". - Il testo vigente degli articoli 21, 36, 45 del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistema informativo) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 21 (come modificato dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 1987, n. 311, e dall'art. 1 del decreto qui pubblicato) (Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario). - 1. I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori. 2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalita' di cui all'art. 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente per provincia nonche' per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato - assegni di serie speciale collettivi in funzione di postagiro a favore del conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. 3. Detti postagiro, che vanno rimessi direttamente all'amministrazione postale unitamente alle distinte di cui all'art. 9, per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati, contenenti le generalita' dei pensionati interessati e i relativi numeri di iscrizione, la somma spettante a ciascuno di essi nonche' gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. 4. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli assegni di serie speciale sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori. 5. I tabulati integrativi di cui al comma 3, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei postagiro cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 4. 6. La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate. 7. Nell'eventualita' in cui l'accreditamento non debba essere effettuato in conseguenza di quanto previsto al comma 6 o non possa essere effettuato per altri motivi, l'azienda di credito e' tenuta a versare senza indugio il corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo documento di entrata alla competente direzione provinciale del Tesoro". "Art. 36 (come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 6 luglio 1993, n. 343, e dall'art. 2 del decreto qui pubblicato) (Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario). - 1. A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario. 2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalita' di cui all'art. 27, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di Stato - ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. Detti ordini, che vanno rimessi direttamente alla sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati contenenti le generalita' dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonche' gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati; l'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. 3. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli ordine di pagamento sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori. 4. I tabulati integrativi di cui al comma 2, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresi' completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 3. 5. Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21". "Art. 45 (Modificazioni e integrazioni). - 1. A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1". - L'art. 3 del D.P.R. n. 343/1993 (Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429) sopprime le parole: "sito nella provincia in cui ha sede l'ufficio di appartenenza" nell'art. 36, comma 1, del D.P.R. n. 429/1986 (si veda la nota precedente). - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per il testo vigente dell'art. 21 del D.P.R. n. 429/1986 si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 1 del D.M. 6 giugno 1986 (Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 1. - I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda diretta all'ufficio ordinatore della relativa spesa, che il pagamento degli emolumenti loro spettanti sia effettuato con accreditamento al conto corrente ad essi intestato presso un istituto di credito. La domanda, da redigersi in originale e copia deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare al competente ufficio, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori e deve essere preventivamente completata dall'istituto di credito interessato - al quale e' destinata la copia - con l'indicazione delle coordinate bancarie del conto sul quale deve essere effettuato l'accreditamento. Il predetto sistema di accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni diviene operativo entro le sottoindicate date: a) 1 gennaio 1987, per le pensioni definitive e provvisorie ed assegni congeneri amministrati dalle direzioni provinciali del Tesoro, al cui pagamento provvedono i centri del sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, mediante titoli emessi con procedimento automatizzato nonche' per le pensioni provvisorie intestate a ex dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato, al cui pagamento provvedono le amministrazioni stesse, mediante titoli emessi con procedimento automatizzato tramite il servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato; b) 1 ottobre 1987, per le pensioni provvisorie gestite da altri uffici centrali e periferici, il cui pagamento avviene mediante titoli emessi con procedimento automatizzato o manuale". - Per il testo vigente dell'art. 36 del D.P.R. n. 429/1986 si veda in nota alle premesse.