IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1985, n.
428;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,  n.
429, e, in particolare, gli articoli 21, 36 e 45;
  Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio
1993, n. 343;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere della Corte dei conti, espresso a sezioni riunite
il 14 luglio 1994;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Al comma  1  dell'art.  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  luglio  1986,  n. 429, come sostituito dall'art. 1 del
decreto del Ministro del tesoro in data 18  luglio  1987,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987, sono soppresse le
parole:  "sito nel loro comune di residenza anagrafica o in un comune
viciniore, se appartenente alla stessa provincia, nei casi in cui nel
comune di residenza non vi sono sportelli bancari". In tal senso deve
intendersi modificato anche l'art. 1 del  decreto  del  Ministro  del
tesoro  in data 6 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
140 del 19 giugno 1986.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - L'art. 1 della legge n.  428/1985  (Semplificazione  e
          snellimento   delle   procedure  in  materia  di  stipendi,
          pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni
          provinciali  del  Tesoro  ed  istituzione  della  Direzione
          generale  dei  servizi  periferici del Tesoro) ha conferito
          delega al Governo ad emanare norme aventi valore  di  legge
          ordinaria  per  provvedere  alla  revisione, integrazione e
          coordinamento  delle  disposizioni  e   degli   ordinamenti
          contabili  attualmente  vigenti  in materia di procedure di
          ordinazione e pagamento  di  stipendi,  pensioni  ed  altri
          assegni.  Tra  i  principi  e  i  criteri direttivi, cui la
          suddetta delega deve ispirarsi, l'art. 1 citato ha previsto
          la seguente disposizione della lettera e):  "prevedere,  in
          conformita'   ai   principi   e   criteri  direttivi  sopra
          delineati, che le norme che verranno emanate in  attuazione
          della delega di cui al primo comma del presente articolo in
          materia   di   procedure  di  ordinazione  e  pagamento  di
          stipendi,  pensioni  ed  altri  assegni,  potranno   essere
          successivamente    modificate   o   integrate   con   norme
          regolamentari".
             - Il testo vigente degli articoli 21, 36, 45 del  D.P.R.
          n.    429/1986  (Adeguamento  della  normativa  sui servizi
          espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia  di
          stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della
          tecnologia  e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di
          elaborazione automatica  dei  dati;  semplificazione  delle
          relative    procedure;    definizione    delle   specifiche
          responsabilita'  amministrative   dei   dirigenti   e   del
          personale  delle  direzioni  provinciali del Tesoro e degli
          organi del sistema  informativo)  e',  rispettivamente,  il
          seguente:
             "Art. 21 (come modificato dall'art. 1 del D.M. 18 luglio
          1987,  n.  311,  e  dall'art. 1 del decreto qui pubblicato)
          (Pagamento  delle  pensioni   e   assegni   congeneri   con
          accreditamento in conto corrente bancario). - 1. I titolari
          di  pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante
          domanda alla competente direzione provinciale  del  Tesoro,
          di   riscuotere  in  via  continuativa  i  loro  emolumenti
          mediante accreditamento in conto  corrente  aperto  a  loro
          nome  presso  un  istituto  di  credito. Detta domanda deve
          contenere una dichiarazione di impegno  dell'interessato  a
          comunicare   alla  direzione  provinciale  medesima,  senza
          indugio, il venir meno anche di una sola  delle  condizioni
          cui   e'   subordinato   il   godimento   del   trattamento
          pensionistico e degli annessi assegni accessori.
             2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione
          alle segnalazioni loro pervenute con le  modalita'  di  cui
          all'art. 4, in ordine all'attuazione di quanto previsto nel
          comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente per
          provincia  nonche'  per  capitolo  o  per amministrazione o
          azienda autonoma  di  Stato  o  per  ente  convenzionato  -
          assegni   di  serie  speciale  collettivi  in  funzione  di
          postagiro a favore del  conto  corrente  postale  intestato
          alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata
          dalla Banca d'Italia.
             3.  Detti  postagiro,  che  vanno  rimessi  direttamente
          all'amministrazione postale unitamente alle distinte di cui
          all'art.  9, per i conseguenti adempimenti, sono  integrati
          da  tabulati,  contenenti  le  generalita'  dei  pensionati
          interessati e i relativi numeri  di  iscrizione,  la  somma
          spettante   a   ciascuno   di  essi  nonche'  gli  elementi
          occorrenti per l'individuazione dei conti correnti  bancari
          loro  intestati. L'importo complessivo di ciascun postagiro
          deve concordare con il totale del corrispondente tabulato.
             4.   Copie   dei   supporti   magnetici   occorsi    per
          l'allestimento  dei  tabulati  integrativi degli assegni di
          serie speciale sono consegnate alla sezione di tesoreria di
          cui al  comma  2,  per  essere  utilizzate  ai  fini  delle
          successive  operazioni  di accreditamento ai conti correnti
          bancari dei singoli creditori.
             5. I tabulati integrativi di cui al comma 3,  in  quanto
          costituiscono  elenchi  dei  creditori ai fini dei relativi
          pagamenti, fanno parte  integrante  dei  postagiro  cui  si
          riferiscono  e debbono quindi essere convalidati con timbro
          d'ufficio e firma del responsabile  del  centro  emittente.
          Essi  vanno  altresi'  completati  con  una  dichiarazione,
          debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la  quale
          si  attesta  la  corrispondenza  tra  i  dati contenuti nei
          tabulati stessi e quelli registrati sui supporti  magnetici
          di cui al comma 4.
             6.  La direzione provinciale del Tesoro puo' disporre la
          sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure
          concordate tra il Ministero del tesoro e le  rappresentanze
          delle aziende di credito interessate.
             7.  Nell'eventualita'  in cui l'accreditamento non debba
          essere effettuato in  conseguenza  di  quanto  previsto  al
          comma  6  o  non  possa essere effettuato per altri motivi,
          l'azienda di credito e' tenuta a versare senza  indugio  il
          corrispondente importo in tesoreria, rimettendo il relativo
          documento  di entrata alla competente direzione provinciale
          del Tesoro".
             "Art. 36 (come  modificato  dall'art.  3  del  D.P.R.  6
          luglio  1993,  n.    343,  e  dall'art.  2  del decreto qui
          pubblicato) (Pagamento degli stipendi con accreditamento in
          conto corrente bancario). - 1.  A  norma  dell'art.  1  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984,
          n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa
          fissa possono chiedere, mediante  domanda  alla  competente
          direzione  provinciale  del  Tesoro,  di  riscuotere in via
          continuativa i loro  stipendi  mediante  accreditamento  in
          conto  corrente  aperto  a  loro nome presso un istituto di
          credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione  di
          impegno  dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni
          danno,   a   lui    imputabile,    che    possa    derivare
          dall'accreditamento in conto corrente bancario.
             2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione
          alle  segnalazioni  loro  pervenute con le modalita' di cui
          all'art. 27, in ordine all'attuazione  di  quanto  previsto
          nel comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente
          per  capitolo  o  per amministrazione o azienda autonoma di
          Stato - ordini di pagamento collettivi estinguibili  presso
          la  sezione  di tesoreria provinciale dello Stato designata
          dalla Banca  d'Italia.  Detti  ordini,  che  vanno  rimessi
          direttamente   alla  sezione  predetta  per  i  conseguenti
          adempimenti,  sono  integrati  da  tabulati  contenenti  le
          generalita' dei dipendenti interessati e i relativi  numeri
          di  carico  delle partite, la somma spettante a ciascuno di
          essi nonche' gli elementi occorrenti  per  l'individuazione
          dei   conti  correnti  bancari  loro  intestati;  l'importo
          complessivo di ciascun ordine di pagamento deve  concordare
          con il totale del corrispondente tabulato.
             3.    Copie   dei   supporti   magnetici   occorsi   per
          l'allestimento dei tabulati  integrativi  degli  ordine  di
          pagamento  sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui
          al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle  successive
          operazioni  di accreditamento ai conti correnti bancari dei
          singoli creditori.
             4. I tabulati integrativi di cui al comma 2,  in  quanto
          costituiscono  elenchi  dei  creditori ai fini dei relativi
          pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di  spesa  cui
          si  riferiscono  e  debbono  quindi  essere convalidati con
          timbro  d'ufficio  e  firma  del  responsabile  del  centro
          emittente.   Essi   vanno   altresi'   completati  con  una
          dichiarazione,    debitamente    firmata    dallo    stesso
          funzionario,  con la quale si attesta la corrispondenza tra
          i dati contenuti nei tabulati stessi  e  quelli  registrati
          sui supporti magnetici di cui al comma 3.
             5. Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'art. 21".
             "Art.  45  (Modificazioni  e integrazioni). - 1. A norma
          del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge  7  agosto
          1985,  n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che
          precedono possono essere modificate o integrate  con  norme
          regolamentari,  nel  rispetto  dei  criteri  indicati nello
          stesso art. 1".
             - L'art. 3 del D.P.R. n. 343/1993  (Regolamento  recante
          modificazioni  a  talune  disposizioni sull'amministrazione
          del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato  e
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,
          n. 429) sopprime le parole: "sito nella provincia in cui ha
          sede l'ufficio di appartenenza" nell'art. 36, comma 1,  del
          D.P.R. n. 429/1986 (si veda la nota precedente).
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo  vigente  dell'art.  21  del D.P.R. n.
          429/1986 si veda in nota alle premesse.
             - Il testo dell'art. 1 del D.M. 6 giugno 1986 (Pagamento
          delle  pensioni  con  accreditamento  in   conto   corrente
          bancario),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del
          19 giugno 1986, come modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
             "Art. 1. - I titolari di pensione  o  assegni  congeneri
          possono  chiedere,  mediante  domanda  diretta  all'ufficio
          ordinatore della relativa spesa,  che  il  pagamento  degli
          emolumenti loro spettanti sia effettuato con accreditamento
          al  conto  corrente ad essi intestato presso un istituto di
          credito. La domanda, da redigersi in originale e copia deve
          contenere una dichiarazione di impegno  dell'interessato  a
          comunicare  al competente ufficio, senza indugio, il venire
          meno anche di una sola delle condizioni cui e'  subordinato
          il  godimento del trattamento pensionistico e degli annessi
          assegni accessori e deve essere preventivamente  completata
          dall'istituto   di   credito  interessato  -  al  quale  e'
          destinata la copia -  con  l'indicazione  delle  coordinate
          bancarie   del  conto  sul  quale  deve  essere  effettuato
          l'accreditamento.
             Il predetto sistema di accreditamento in conto  corrente
          bancario   delle   pensioni   diviene  operativo  entro  le
          sottoindicate date:
               a) 1  gennaio  1987,  per  le  pensioni  definitive  e
          provvisorie   ed   assegni   congeneri  amministrati  dalle
          direzioni  provinciali  del  Tesoro,   al   cui   pagamento
          provvedono i centri del sistema informativo della Direzione
          generale dei servizi periferici del tesoro, mediante titoli
          emessi   con  procedimento  automatizzato  nonche'  per  le
          pensioni  provvisorie  intestate  a  ex  dipendenti   delle
          amministrazioni  centrali  dello  Stato,  al  cui pagamento
          provvedono  le  amministrazioni  stesse,  mediante   titoli
          emessi  con  procedimento automatizzato tramite il servizio
          informativo della Ragioneria generale dello Stato;
               b) 1 ottobre 1987, per le pensioni provvisorie gestite
          da altri uffici centrali e  periferici,  il  cui  pagamento
          avviene    mediante    titoli   emessi   con   procedimento
          automatizzato o manuale".
             - Per il  testo  vigente  dell'art.  36  del  D.P.R.  n.
          429/1986 si veda in nota alle premesse.